RATEIZZAZIONE IMPOSTE
Con questa semplice applicazione potete calcolare facilmente larateazione delle imposte da versare nel 2013 (ad es: il saldo o l'acconto IRPEF sui redditi 2012) e gli interessi dovuti, oltre all'eventuale maggiorazione dello 0,4%, in modo da scegliere il piano di rateazione migliore in base alle vostre esigenze.
L'Agenzia delle Entrate infatti, prevede la possibilità per tutti i contribuenti di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldoo di acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello UNICO o 730).
La rateazione inoltre non deve necessariamente riguardare tutti gli importi ma è possibile scegliere di volta in volta quale importo rateizzare; si può decidere, per esempio, di dilazionare il pagamento del primo acconto IRPEF e versare il saldo in un'unica soluzione, o viceversa.
Quando il termine per il versamento di una rata coincide con il sabato o con un giorno festivo, è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, calcolati automaticamente dall'applicazione in base al numero di rate ed al piano di rateazione selezionato.
Se gli interessi calcolati in una determinata rata sono inferiori a 1,03 euro non devono essere versati.
Occorre tener presente tuttavia che non è possibile rateizzare gli importi da versare a novembre come acconto IRPEF, IRES e IRAP e quelli dovuti per l'acconto IVA di dicembre.
Scadenze per i versamenti
Il versamento delle imposte si effettua con il modello F24.
Le scadenze "standard" per i versamenti del saldo e del primo acconto Irpef risultanti dalla dichiarazione sono:
- scadenza ordinaria: il 16 giugno di ogni anno.
- scadenza straordinaria: il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%.
Tali scadenze possono subire delle proroghe comunicate dall'Agenzia delle Entrate con apposite risoluzioni (si vedano ad esempio la proroga del 2013) e la proroga del 2012) e in ogni caso, se cadono di sabato o in un giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
Gli importi relativi al saldo ed al primo acconto e possono essere versati in un'unica soluzione oppure rateizzati mentre, come visto, il secondo acconto di novembre non può essere rateizzato e va sempre versato in un'unica soluzione.
In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il versamento dell'imposta non sia stato effettuato, sia stato effettuato in misura insufficiente o tardivamente rispetto alla scadenza, il contribuente deve versare (oltre l'imposta) anche gli interessi legali e la sanzione prevista.
La sanzione è ridotta al 2,5% in caso di versamento entro 30 giorni dalla scadenza stabilita ed al 3% entro un anno dalla scadenza stabilita.
L'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede che "Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia".
Calcolo degli interessiGli interessi sono calcolati con il metodo dell' anno commerciale, ovvero considerando tutti i mesi composti da 30 giorni ciascuno e l'anno composto da 360 giorni.
Gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno del pagamento fissato per la seconda rata, e così via per tutte le rate successive.
Questo implica che gli interessi dovuti per ciascuna rata sono determinati in modo forfettario, a prescindere dal giorno effettivo in cui sarà eseguito il versamento.
In occasione del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve compilare ilmodello F24 e indicare per ogni tributo la rata che sta versando ed il numero di rateprescelto (ad esempio, se versa la terza di sei rate, deve indicare 0306). L'indicazione va inserita nello spazio "Rateazione/Regione/Provincia" del modello F24.
Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali anche se tali cifre siano pari a zero.
Nel compilare il modello F24 si deve tener presente che:
- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno sommatied esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando il codice tributo 1668;
- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile compilare soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo che è possibile indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo è pari a euro 1,03.
Si ricorda tuttavia che non va eseguito alcun versamento se l'importo complessivo risultante dalla dichiarazione, riferito alla singola imposta o addizionale, è minore o uguale a € 12,00 per le somme dovute a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, o se è inferiore a € 10,33 per le somme da versare a titolo di IVA.
Interessi non dovuti
L'indicazione fornita dall'applicazione sul fatto di non indicare nel modello F24 gli interessi se risultano inferiori a € 1,03 va riferita al caso di un' unica impostarateizzata.
In presenza di più imposte rateizzate nella stessa sezione del modello F24, può accadere che, presi singolarmente, gli interessi non debbano essere versati, in quanto inferiori alla soglia, ma, dovendo esporre cumulativamente un unico rigo, il totale degli interessi potrebbe risultare maggiore o uguale a € 1,03, nel qual caso il versamento deve essere effettuato.
Come noto, gli importi inseriti nei modelli di dichiarazione fiscale (Modello UNICO, 730 ecc.) devono sempre essere arrotondati all'euro secondo la consueta regola: all'euro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 50 centesimi, all'euro inferiore se è minore di 50 centesimi.
Per quanto riguarda invece la compilazione del modello F24, se l'importo scaturisce da un calcolo successivo alla dichiarazione (ad esempio dal calcolo dell' acconto Irpef, delle dilazioni di pagamento o dal calcolo delle sanzioni per ritardato pagamento) l'arrotondamento deve essere effettuato con due cifre decimali al centesimo superiore o inferiore.
In altre parole possiamo dire che:
1) se gli importi da inserire nel modello F24 provengono direttamente dalla dichiarazione dei redditi vanno lasciati arrotondati all'euro.
2) se gli importi sono oggetto di ulteriori calcoli prima di essere inseriti nel modello F24 vanno arrotondati al centesimo di euro.
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