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PRESCRIZIONE DIRITTI

 

Questa applicazione serve per individuare il momento in cui si prescrive un determinato diritto.

La Prescrizione

La prescrizione è un istituto giuridico, disciplinato dal codice civile, che comporta l'estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio da parte del titolare per un tempo prolungato, determinato dalla legge.
Ad esempio il diritto del creditore di ottenere dal debitore il pagamento di una somma di denaro si estingue in dieci anni, con la consguenza che se un individuo per dieci anni non agisce per il recupero del suo credito, questo suo diritto si estingue e da quel momento non può più pretendere alcunchè.
In determinate ipotesi il diritto si estingue in un tempo più breve: ad es. chi subisce un danno a causa di un incidente stradale, il suo diritto di chiedere il risarcimento si prescrive in due anni.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere nell'esempio sopra citato dell'incidente stradale, il diritto al risarcimento sorge dal giorno in cui si è verificato l'incidente, e da quel giorno comincia a decorrere il termine prescrizionale.
Come si interrompe il decorso della prescrizione?
a) il titolare del diritto compie un atto formale con cui manifesta la volontà di esercitare il proprio diritto: nell'esempio citato, il danneggiato in un sinistro stradale invia alla Compagnia di assicurazione una raccomandata nella quale chiede il risarcimento di tutti i danni patiti nell'incidente
b) il soggetto passivo riconosce formalmente l'esistenza del diritto; ad esempio il debitore in una missiva (lettera, fax ecc.) inviata al creditore riconosce di dovergli corrispondere una certa somma di denaro.

 

Compimento della prescrizione e computo dei termini

(Artt. 2962, 2963 c.c.)
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
1) I termini di prescrizione contemplati dal codice civile e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.
2) Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine (dies a quo) e la prescrizione si verifica alla mezzanotte del giorno finale.
3) Se il termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
4) La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno corrispondente al giorno del mese iniziale.
5) Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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