PENSIONE DI REVERSIBILITA
Con questa utility potete calcolare l'ammontare della pensione di reversibilità Inps spettante ai parenti del defunto che ne hanno diritto.
Modalità di compilazione dei campiPer il calcolo è indispensabile inserire l'importo annuale (o mensile) della pensione già corrisposta al defunto (pensione di reversibilità) oppure l'assegno maturato alla data del decesso sulla base dei contributi versati (pensione indiretta).
Occorre indicare poi quali sono i parenti aventi diritto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e descritto qui di seguito.
Per calcolare automaticamente l'eventuale riduzione per cumulo con altri redditi è necessario indicare il reddito del coniuge e la presenza o meno di eventuali contitolari, anch'essi aventi diritto (ad es: l'ex coniuge divorziato);
NOTA: l'anno serve per determinare il reddito minimo Inps utile per il calcolo della riduzione.
La Pensione ai Superstiti
Si tratta di una prestazione di tipo previdenziale in favore di alcuni parenti di lavoratori dipendenti e autonomi o pensionati deceduti con posizione previdenziale Inps o già titolari di una pensione erogata dall'Inps.
Il termine usato più comunemente per indicare questo tipo di trattamento pensionistico è "pensione di reversibilità", che però si riferisce al caso in cui la persona deceduta era titolare di una pensione o ne aveva già maturato il diritto.
Se invece il deceduto non era titolare di alcuna pensione si parla di "pensione indiretta" ma in un caso o nell'altro le regole per la determinazione della quota spettante agli eredi sono le stesse.
La pensione di reversibilità può essere richiesta se:
- il defunto godeva già di un trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia, inabilità o anzianità).
La pensione indiretta può essere richiesta se:
- il defunto alla data del decesso aveva i "vecchi" requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia, e cioè almeno 15 anni.
- il defunto era assicurato e versava contributi da almeno 5 anni, di cui 3 nei cinque anni precedenti la data della morte.
Il Coniuge
Il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità anche se risulta:
- separato consensualmente,
- separato "con addebito" (in questo caso solo se gli è stato riconosciuto l'assegno di mantenimento),
- divorziato, non risposato e già titolare dell' "assegno alimentare" per il coniuge prima della sentenza di divorzio.
I Figli
I figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, affiliati, legalmente riconosciuti o nati da precedente matrimonio con l'altro coniuge) hanno diritto alla pensione di reversibilità o a quella indiretta qualora, alla data del decesso del genitore, siano:
- minori di 18 anni,
- studenti di scuola media o professionale non oltre i 21 anni di età che siano a carico del genitore defunto e non svolgano alcuna attività lavorativa,
- studenti universitari per la durata legale del corso di laurea e in ogni caso non oltre i 26 anni di età che siano a carico e senza lavoro,
- figli riconosciuti "inabili al lavoro" di qualsiasi età purché a carico del genitore.
Hanno diritto all'assegno (di reversibilità o indiretto) anche i figli nati postumi entro il 35° giorno dalla data del decesso del genitore.
NOTE:
- I figli (o equiparati) maggiorenni e studenti sono considerati "a carico" se il loro reddito annuo non supera il trattamento minimo inps maggiorato del 30%.
- Il figlio studente universitario perde il diritto alla pensione indiretta e di reversibilità se inizia un'attività lavorativa anche a carattere precario o saltuario (cfr. Corte-Cost n. 42 del 25/02/1999).
- Un figlio inabile al lavoro è considerato "a carico" del genitore se ha un reddito inferiore a quello consentito per la pensione di invalidità civile totale.
- Un figlio inabile al lavoro, che sia anche titolare dell'indennità di accompagnamento, è considerato "a carico" del genitore se ha un reddito inferiore a quello per gli invalidi civili totali, aumentato dell'indennità di accompagnamento.
- L'inabilità al lavoro deve essere certificata dal medico INPS.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/1999, ha stabilito che i nipoti minorenni e viventi a carico degli ascendenti vanno equiparati ai figli se:
- non sono economicamente autosufficienti,
- sono a totale carico del defunto.
I genitori del defunto hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta se:
- non vi sono coniugi, figli o nipoti aventi diritto,
- hanno più di 65 anni di età,
- non sono titolari di pensione,
- sono a carico del lavoratore deceduto.
I fratelli (o le sorelle) del defunto hanno diritto se:
- non esistono genitori, coniugi, figli o nipoti aventi diritto,
- sono celibi (o nubili),
- sono inabili al lavoro,
- sono completamente a carico del lavoratore deceduto.
Cumulabilità con Altri Redditi
A partire dal 1995 la pensione di reversibilità o indiretta deve essere ridotta delle percentuali seguenti, in base al reddito del beneficiario (Art. 1, comma 41 L. 335/95):
- riduzione del 25% per redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 40% per redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
- riduzione del 50% per redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
NOTA: la riduzione di cui sopra non si applica se vi è più di un titolare per la medesima quota di pensione; ad esempio, il coniuge superstite, contitolare della pensione di reversibilità con l'ex coniuge divorziato, dovendo già dividere la pensione con quest'ultimo, non si vedrà applicare una ulteriore riduzione, a prescindere dal suo reddito.
La riduzione non si applica altresì se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti o inabili.
Per non applicare la riduzione è sufficiente non mettere la spunta nel campo "Il coniuge ha un reddito".
Scarica la tabella INPS con i minimi per il 2013
Per il calcolo del reddito ai fini della riduzione si considerano:
-
tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni e deduzioni),
-
i redditi da lavoro autonomo devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori,
-
i redditi conseguiti all’estero,
-
le pensioni estere dirette.
Per il calcolo del reddito non si considerano invece:
-
la casa di abitazione e le relative pertinenze,
-
i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi,
-
le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
-
la stessa pensione di reversibilità e qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato è già beneficiario,
-
le indennità di accompagnamento di ogni tipo,
-
le pensioni e gli assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti,
-
la pensione sociale e l'assegno sociale,
-
le pensioni di guerra e indennità accessorie,
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le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva,
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le rendite vitalizie Inail,
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gli interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.
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