top of page

IMPOSTE COMPRAVENDITA

Con questa semplice utility potete calcolare le imposte dovute nella compravendita di immobili ad uso abitativo.
L'applicazione calcola automaticamente l'IVA, l'imposta di registro, l'imposta catastale e l'imposta ipotecaria in base al tipo di immobile acquistato ed al venditore.
Se l'atto di vendita non è soggetto ad IVA e l'acquirente non agisce come titolare di partita IVA, è possibile calcolare le imposte di compravendita non più a partire dal valore di vendita dell'immobile, ma in base al suo valore catastale.
Questa possibilità, detta anche sistema Prezzo-Valore, è entrata in vigore nel gennaio del 2006 ed offre alcuni vantaggi, anche di tipo fiscale.
Se scegliete di calcolare le imposte sul valore catastale mettete 'la spunta' sul campo "Prezzo-Valore".
Se non conoscete il valore catastale complessivo dell'abitazione l'applicazione lo calcolerà per voi lasciando la spunta nel campo "Calcola valore catastale dalla rendita" (in questo caso dovete inserire la rendita catastale non rivalutata).
Se, viceversa, conoscete già il valore catastale (o lo avete calcolato separatamente) potete inserirlo direttamente nel campo "Valore Catastale".
Se non è permesso avvalersi del metodo "Prezzo-Valore", perché ad es. l'atto di compravendita è soggetto ad IVA, la relativa opzione non sarà disponibile.

 

 

 

NOTE...

- il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto.
- utilizzate sempre la virgola come separatore dei decimali.
- la dicitura "Fuori campo Iva" indica che l'IVA non si applica (ad es. quando il venditore è un soggetto privato).
- la dicitura "Esente" indica che, pur essendo il venditore potenzialmente soggetto ad IVA, in determinate circostanze l'IVA non è dovuta (ad es: quando l'impresa costruttrice vende dopo 5 anni dalla fine dei lavori)

Le Imposte nelle Compravendite Immobiliari

In caso di trasferimento di beni immobili mediante compravendita le imposte applicate sono:
- L'imposta di registro (o in alternativa l' IVA),
- L'imposta ipotecaria,
- L'imposta catastale.
Negli atti di compravendita soggetti a IVA, per il c.d. principio di alternatività, non si applica l'imposta di registro in percentuale ma le tasse di registro, ipotecaria e catastale sono stabilite in maniera fissa (€ 168,00).
In generale, per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo non prima casa, l'IVA è pari al 10 % (21 % per gli immobili di lusso).
Per quanto riguarda le altre imposte abbiamo: imposta di registro = 7%, imposta ipotecaria = 2% e imposta catastale = 1%.
Per la prima casa invece sono previste alcune agevolazioni per le quali si rimanda all'apposito paragrafo.
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto.
Per le vendite di immobili ad uso abitativo, se effettuate a persone fisiche (quindi non a società) che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, l'imponibile per il calcolo delle imposte può essere costituito dal valore catastale dell'immobile (si parla in questo caso di "prezzo-valore").
L'IVA, quando dovuta, è sempre calcolata sul corrispettivo pagato e mai sul valore catastale.

***Il Prezzo-Valore

La Finanziaria 2006 ha introdotto nel nostro ordinamento tributario la regola del cosiddetto "prezzo-valore", che, in presenza di determinati requisiti, consente di determinare la base imponibile per le cessioni di beni immobili secondo i criteri della "valutazione automatica", ovvero sul valore catastale determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del DPR n. 131/1986 (testo unico sull'imposta di registro).
La normativa previgente stabiliva che per le compravendite immobilari la base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, fosse costituita esclusivamente dal valore dei beni dichiarato dalle parti, oppure dal corrispettivo pattuito, se superiore (cfr. art. 43, comma 1, e art. 51, commi 1 e 2, del DPR 131/1986).
Con questa nuova norma, a partire dal 1° gennaio 2006, la parte acquirente, può richiedere, tramite apposita dichiarazione resa di fronte al notaio ed inserita nell'atto, che la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, catastale ed ipotecaria, sia costituita dal valore catastale dell'immobile, a prescindere dal corrispettivo indicato nell'atto.
Fino al 2006 il prezzo-valore era applicabile esclusivamente alle vendite in cui entrambe le parti erano soggetti "privati", mentre, a partire dal 2007, tale possibilità è stata estesa anche alle vendite effettuate a persone fisiche da venditori non soggetti IVA.
La modalità "prezzo-valore" è valida solo per gli immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze) mentre per gli altri beni immobili (uffici, negozi, capannoni, terreni etc.) si applica l'altra forma di tassazione, basata sul valore del bene che, normalmente, è costituito dal prezzo di vendita pattuito.
Si precisa inoltre che il sistema "prezzo-valore" può essere applicato, oltre che agli atti di compravendita, anche a quelli di trasferimento o costituzione di "diritti reali parziali e di godimento", come la nuda proprietà e l'usufrutto, sempre che abbiano ad oggetto immobili ad uso abitativo.
Per quanto riguarda i vantaggi, questo sistema di tassazione prevede per legge una riduzione del 30% dell' onorario del notaio, calcolato sul valore dell' immobile indicato obbligatoriamente nell' atto.
Per un ulteriore approfondimento su vantaggi e implicazioni di questa forma di tassazione alternativa, si rimanda all' apposita guida pubblicata dal sito notariato.it. .

Per calcolare il valore catastale si devono applicare i seguenti moltiplicatori catastali alla rendita catastale, previa rivalutazione di legge:

 

Immobile

Moltiplicatore

Prima casa e/o pertinenze

110

Abitazione secondaria e/o pertinenze

120

Ufficio o studio privato

60

Negozio o bottega

40,8

Immobile del Gruppo B

140

Immobile del Gruppo C

120

Immobile del Gruppo D

60

Immobile del Gruppo E

40

Si ricorda che questa utility è in grado di calcolare autonomamente il valore catastale a partire dalla rendita catastale non rivalutata.
In alternativa potete calcolare il valore catastale con questa applicazione.

Agevolazioni Prima Casa

Per l'acquisto della prima casa sono previste delle aliquote agevolate, sia per quanto riguarda l'IVA (4%) che l'imposta di registro (3%) e le imposte ipotecarie e catastali si pagano sempre in misura fissa (€ 168,00).
Avvalendosi inoltre del sistema "prezzo-valore" il vantaggio aumenta in virtù del moltiplicatore catastale ridotto rispetto alle altre abitazioni (110 per la prima casa contro 120 per le abitazioni secondarie).
Le condizioni per considerare un'abitazione come "prima casa" sono le seguenti:
- l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel DM 02/08/1969.
- l'immobile deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la residenza anagrafica.
- l'abitazione è situata nel luogo dove l'acquirente svolge la propria attività lavorativa (se trasferito all'estero deve trovarsi nel luogo in cui ha sede il datore di lavoro).
Per usufruire delle agevolazioni prima-casa inoltre l'acquirente deve dichiarare nell'atto:
- di non essere titolare esclusivo (o in comunione col coniuge) di diritti di proprietà, uso, usufrutto e abitazione di altro immobile nel comune ove si trova la prima casa acquistata.
- di non essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su altra abitazione acquistata con agevolazioni prima-casa.
- se non è già residente nella prima-casa, di impegnarsi a stabilirvi la residenza entro 18 mesi dalla stipula dell'atto.

 Adempimenti e Sanzioni

Per le compravendite effettuate dal 4 luglio 2006 le parti devono inserire nel rogito una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" contenente le seguenti informazioni:
- modalità di pagamento del corrispettivo pattuito (bonifico bancario, assegno etc.).
- se si è fatto ricorso ad un'attività di "mediazione immobiliare", nel qual caso vanno indicati tutti i dati identificativi del soggetto mediatore (dati della società e del legale rappresentante e/o dati dell'agente mediatore, compreso il numero di iscrizione alla Camera di Commercio).
- le spese sostenute per l'attività di mediazione e le modalità di pagamento delle stesse.
Dal 1° luglio 2010 è obbligatorio indicare nell' atto notarile, oltre ai dati catastali dell' immobile, anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto.
Inoltre, l'atto deve contenere la dichiarazione nella quale le parti affermano che la situazione reale dell' immobile è conforme a quanto risulta dai dati catastali e dalle planimetrie.
Il notaio, inoltre, prima di stipulare l'atto, è tenuto a verificare la loro conformità con quanto risulta dai registri immobiliari.
Coloro che intendono avvalersi della modalità "prezzo-valore" devono farne esplicita richiesta al notaio ed indicare obbligatoriamente nell'atto di vendita l'importo effettivo pattuito.
L'occultamento, anche parziale, del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto notarile di un importo inferiore a quello pattuito, determina la perdita di avvalersi di tale possibilità con le seguenti conseguenze:
- le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito.
- sarà applicata una sanzione che va dal 50 al 100% della differenza tra l' imposta dovuta e quella già versata.

 Riferimenti normativi e prassi

* Decreto ministeriale del 2 agosto 1969 pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27/8/69.
* DPR n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).
* Articolo 1, commi 497 e 498, della legge finanziaria 2006 (Legge n. 266 23/12/2005 parte-2).
* Articolo 35 del DL n. 223/2006
* Circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 (estratto)
* Circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page