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DETRAZIONE FIGLI

Questa applicazione vi permette di calcolare la detrazione per figli a carico da inserire nel rigo RN7 e l'ulteriore detrazione per famiglie numerose da inserire nel rigo RN8 dei modelli per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2013 relativa al periodo di imposta 2012.
I riferimenti indicati con "RN..." si riferiscono al prospetto relativo alcalcolo dell'Irpef dei modelli UNICO e Unico-Mini.

 

Novità 2013
Calcola quanto ti spetta in più con gli aumenti della legge di stabilità.

La legge di stabilità 2013 ha previsto aumenti delle detrazioni Irpef per i figli a carico.
Si precisa che tali aumenti sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2013 e che pertanto si riferiscono al periodo di imposta 2013 (dichiarazione 2014).
Solo per i lavoratori dipendenti gli effetti di tali aumenti sono già visibili per quest'anno in busta paga, mentre professionisti e imprenditori ne potranno beneficiare in sede di dichiarazione dei redditi 2004 (Modello UNICO 2004).

A questo proposito abbiamo predisposto una funzione di simulazione che, a titolo informativo, calcola l'aumento della detrazione per i figli a carico a parità di reddito.

NOTA

Per il modello UNICO 2013 restano ancora valide le detrazioni per i figli a carico in vigore fino al 31/12/2012, come indicato a pag. 70 delle istruzioni).

I parametri richiesti per calcolare la detrazione sono i seguenti:
- il reddito per detrazioni, ovvero il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali da utilizzare nel calcolo di tutte le detrazioni, inclusa quella per i figli a carico (rigo RN1, colonna 1),
- il numero di figli a carico,
- la % spettante dell' ulteriore detrazione per famiglie numerose.

Per ciascun figlio a carico indicate inoltre le seguenti informazioni:

- il numero di mesi per i quali il figlio è risultato a carico nel 2012,
- il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto meno di 3 anni,
- la percentuale di detrazione spettante: 100%, 50% o zero,
- se il figlio è disabile, nel qual caso si ha diritto ad un'ulteriore maggiorazione.

 

Nota Bene:
Il reddito complessivo di riferimento per il calcolo delle detrazioni spettanti, comprese le detrazioni per i figli a carico, è quello indicato nella colonna 1 del rigo RN1.
Tale valore deve già comprendere anche i redditi da locazione assoggettati acedolare secca, riportati nel quadro "RB" al rigo RB10 (colonne 13 e 14).
Inoltre, se siete titolari di reddito di impresa e avete compilato il rigo RS37 del quadro RS, relativo all'agevolazione ACE, denominato "Deduzione per capitale investito proprio", dovete aggiungere al reddito per detrazioni il valore della colonna 11.

 

 

 

Aumenti previsti dal 1° gennaio 2013

Il comma 483 della legge di stabilità prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un incremento dell'importo delle detrazioni IRPEF previste per i figli a carico. In particolare, rispetto agli importi in vigore fino al 31 dicembre 2012, è stato elevato:
- da 800 a 950 euro, l'importo della detrazione spettante per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a tre anni;
- da 900 a 1.220 euro, l'importo della detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- da 220 a 400 euro, l'importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio portatore di handicap.

 

NOTE per l'inserimento dei mesi

Colonna mesi a carico:
Indicate il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio è stato a vostro carico.
Selezionate 12 se il figlio è rimasto a carico per tutto il 2012, viceversa, se è stato a vostro carico solo per una parte del 2012, indicate il numero dei mesi corrispondenti.
Ad esempio, per un figlio nato nell' agosto 2012, la detrazione spetta per cinque mesi (agosto compreso) e pertanto occorre selezionare 5.

Colonna mesi < 3 anni:
Indicate il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico aveva un'età inferiore a 3 anni.
Per esempio, per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2012, indicate 5 (maggio è incluso).
Per un figlio nato nel 2011 selezionate 12.

 

Riportiamo un estratto della nota pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in materia di cedolare secca e detrazioni d'imposta:

 

"...il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico)".

 NOTE

- gli importi inseriti e la detrazione calcolata sono sempre arrotondati all'euro superiore o inferiore come indicato dall'Agenzia delle Entrate;
- il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto (utile ad esempio in caso di copia-incolla).
- utilizzate la virgola come separatore dei decimali.

 

Un pò di teoria

Premesso che questa utility effettua automaticamente tutti i calcoli necessari, riteniamo utile fornire una breve spiegazione su come viene calcolata la detrazione spettante per i figli a carico.
Per prima cosa occorre calcolare la c.d. "detrazione teorica", ovvero la detrazione prevista per legge in base a determinate condizioni.
Successivamente si calcola la "detrazione spettante" applicando alcuni correttivi che tengono conto del reddito e del numero di figli a carico.

 

La detrazione teorica

Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione pari a:
- 800 euro per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni;
- 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni: compilare la casella "minore di tre anni" (colonna 6) nel prospetto dei familiari a carico.
La detrazione è aumentata di un importo pari a:
- 220 euro per ciascun figlio disabile: barrare la casella "D" (colonna 3) nel prospetto dei familiari a carico);
- 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico (le c.d. 'famiglie numerose').
La detrazione deve essere rapportata al numero di mesi a carico (casella "mesi a carico" nella colonna 5 del prospetto familiari a carico) ed alla percentuale di spettanza (casella "percentuale" nella colonna 7 del prospetto dei familiari a carico).
Tale percentuale può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero e non sono ammesse altre percentuali di ripartizione.
Esempio:

con un solo figlio a carico per l'intero anno nella misura del 50% e un'età inferiore ai tre anni per 8 mesi, la detrazione teorica è pari a:

(900 x 8/12 + 800 x 4/12) x 50/100 = (600 + 266,66) x 50/100 = 433,00

 

La detrazione spettante

Come detto, la detrazione spettante decresce all'aumentare del reddito del dichiarante ed in relazione al numero complessivo dei figli a carico e si ottiene a partire dalla detrazione teorica applicando alcuni correttivi.
Ad esempio con un solo figlio a carico la detrazione non spetta se il reddito è maggiore o uguale a € 95.000,00; con due figli a carico non spetta se il reddito va da € 110.000,00 in su e così via...
Il livello di abbattimento della detrazione teorica è determinato da un apposito quozienteda calcolare secondo la seguente formula:

Quoziente = (95000 + Incremento - Reddito per Detrazioni) / (95000 + Incremento)

dove:

Incremento = (Numero Figli a Carico -1) x 15000

Se il quoziente è minore o uguale a zero oppure uguale a uno la detrazione non spetta.
Se il quoziente è compreso tra zero e uno allora la detrazione spettante si ottienemoltiplicando la detrazione teorica per il quoziente:

Detrazione spettante = Detrazione teorica x Quoziente

 

Come si ripartisce la detrazione per i figli

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita obbligatoriamente in parti uguali (50% ciascuno).
In ogni caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.
In caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta nella misura del 100% al genitore affidatario.
In caso di affidamento congiunto, la detrazione per i figli spetta sempre nella misura del 50% ciascuno, con la possibilità di decidere, anche in questo caso, per l'attribuzione di tutta la detrazione al genitore con il reddito più alto.
La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando:
• l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo;
• figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
• figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.
Casi particolari
Per il primo figlio si ha diritto alla stessa detrazione per coniuge a carico, quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato oppure, se sposato, si è legalmente ed effettivamente separato.
In tal caso, bisogna scrivere nella colonna 7 del prospetto dei familiari a carico la lettera "C".
Se tale detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 del prospetto per i mesi in cui la detrazione spetta "come figlio" e il rigo 3 per i mesi in cui spetta "come coniuge".
Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la detrazione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio.

 

Per quali figli spetta la detrazione

Contrariamente a quello che si crede, la detrazione per i figli a carico non è soggetta a limiti di età, come avviene invece per la maggiorazione IMU o per gli assegni familiari.
Infatti un figlio può risultare a carico del genitore in qualsiasi momento, a prescindere dall'età anagrafica, purchè egli abbia percepito un reddito inferiore o uguale a € 2.840,51.
Neppure la residenza o la convivenza sono requisiti indispendabili per considerare un figlio a carico.
Infatti la normativa prevede che possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Naturalmente se la condizione di figli a carico è subentrata (o è cessata) nel corso dell'anno dovrà essere indicato un numero di mesi corrispondente al periodo durante il quale tale condizione si è verificata.
NOTA: nel prospetto dei familiari del modello UNICO bisogna compilare più righe nel caso in cui la situazione di un figlio o di un familiare sia cambiata nel corso dell'anno.

 

Ulteriore detrazione per famiglie numerose

Se il numero di figli a carico è maggiore di tre potete fruire di un' ulteriore detrazione di1200 euro complessivi.
Si tratta in pratica di un importo forfettario, indipendente dal numero dei figli, che viene riconosciuto se avete almeno quattro figli a carico.
L'ulteriore detrazione spetta anche qualora l'esistenza dei figli a carico sussista solo per una parte dell'anno (quindi anche se avete indicato nella maschera un numero di mesi a carico inferiore a 12).
Tale detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni per i figli a carico.
Se un coniuge risulta fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero al coniuge dichiarante (in questo caso indicate 100%).
In caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è variabile e dipende dalle percentuali di affidamento stabilite dal giudice.
L'ammontare dell'ulteriore detrazione, rapportato a detta percentuale, va indicato nel rigoRN8 del modello UNICO e la percentuale spettante deve essere indicata nel rigo 7 del prospetto dei familiari a carico.
Se l'ulteriore detrazione è di ammontare superiore all'imposta lorda meno le altre detrazioni, è riconosciuto un credito d'imposta pari alla quota di detrazione non usufruita.

Decimali e Arrotondamenti

 

Calcolo del quoziente
Per il calcolo del quoziente si utilizzano sempre le prime quattro cifre decimali con iltroncamento senza arrotondare; ad esempio: 0,543786 diventa 0,5437.
Calcolo della detrazione spettante
La detrazione complessiva risultante dalle formule sopra descritte deve essere inserita nel modello di dichiarazione arrotondata all'euro secondo la seguente regola:
- all'euro inferiore se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi. - all'euro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 50 centesimi.
Lo stesso dicasi per l'ulteriore detrazione per famiglie numerose che va inserita in un rigo a parte

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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