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CALCOLO IMU

Con questa applicazione potete effettuare il calcolo IMU (imposta municipale propria), ovvero l'imposta comunale sugli immobili (ex ICI) prevista dal D.L. 201/2011, meglio noto come 'manovra Monti' o 'decreto salva Italia', convertito in legge con modificazioni dalla L. 214/2011.
Per il calcolo dell' IMU è sufficiente selezionare il gruppo o la categoria catastale cui appartiene l'immobile e inserire la relativa rendita catastale non rivalutata (per i terreni agricoli è il reddito dominicale non rivalutato).
La rendita catastale, da non confondere con il valore di mercato dell'immobile, è reperibile nella dichiarazione dei redditi o direttamente online sul sito dell'Agenzia del Territorio (per autenticarsi serve il codice fiscale).
Se l'immobile è la prima casa, comprese le relative pertinenze, ricordatevi di selezionare il campo "Abitazione principale".
Potete effettuare il calcolo IMU anche se siete comproprietari dell' immobile: indicate nell'apposito campo la "Quota di possesso" dell'immobile ed il numero dei proprietari residenti con diritto alla detrazione (se prima casa).

NOTA: il calcolatore è aggiornato alla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012).

 

 

Acconto e Saldo IMU 2013

 

Dal 2013 l'IMU si versa in 2 rate: l'acconto del 50% entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.
Se entro il 16 maggio 2013 il Comune non ha deliberato le aliquote IMU, si devono utilizzare quelle dell'anno precedente.
Se anche nell'anno precedente il Comune non aveva stabilito le aliquote si applicano quelle previste per legge (in questo caso lasciate vuoto il campo "Aliquota").

NOTA: se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato o in un giorno festivo la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Per il 2013 le scadenze sono le seguenti:
17 giugno (il 16 è domenica) e 16 dicembre.

Nota Bene
Il decreto IMU del 31 agosto ha abolito definitvamente la rata di settembre per la prima casa e relative pertinenze, nonché per le case popolari, i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Fanno eccezione le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli).
Abolita la seconda rata per gli immobili invenduti.

Se siete interessati alle precedenti modalità di pagamento valide fino al 2012 leggete: Versamento IMU prima casa.

Modelli F24

Con provvedimento del 12/04/2012 l'Agenzia delle Entrate ha apportato le modifiche ai modelli di versamento "F24" e "F24 Accise", adeguandoli alla normativa IMU.

 NOTE

 

- Per usufruire delle agevolazioni IMU sulla prima casa non è più sufficiente che l'immobile sia dichiarato "dimora abituale" ma serve la residenza anagrafica.
Attenzione: la recente normativa ha stabilito dei criteri ancora più restrittivi: in pratica gli aventi diritto alla detrazione prima casa devono appartenere allo stesso nucleo familiare il che significa che per ogni nucleo familiare può esservi al massimo un solo immobile adibito come prima casa, nell'ambito dello stesso Comune.
- La rendita catastale (o il reddito dominicale) sono quelli non rivalutati.
- Le pertinenze della prima casa possono essere al massimo una sola per ciascuna delle categorie: C/2 C/6 e C/7.
- La detrazione base per la prima casa ammonta a € 200,00 e può essere modificata dal Comune; se si cancella il campo sarà utilizzato comunque il valore di € 200,00 previsto per legge.
- Se preferite calcolare l'IMU per le pertinenze della prima casa separatamente dall'abitazione, inserite nel campo "Detrazione" la detrazione residua non utilizzata per la prima casa. Si ha una detrazione residua quando la detrazione spettante per la prima casa supera l'IMU lorda calcolata; in questo caso l'utility calcola automaticamente la detrazione residua, visualizzandola in un'apposita riga.
- Nel caso in cui vi siano più proprietari (o in generale più titolari) aventi diritto alla detrazione prima casa indicate il loro numero complessivo (attenzione: non vanno considerati tutti i proprietari indistintamente, ma solo coloro che possono usufruire della detrazione prima casa); in questo caso il calcolatore accetterà una "Quota di possesso" inferiore al 100 %.
Se invece vi è un solo proprietario (o titolare) che risiede nell'immobile adibito a prima casa lasciate il valore predefinito = 1.
- Per calcolare la detrazione aggiuntiva indicate il numero di figli di età inferiore a 26 anni residenti nella prima casa, fino a un massimo di otto.
In caso di comproprietà, specificate sempre se la detrazione per i figli spetta anche all'altro coniuge (o in generale all'altro titolare convivente).
Ad esempio, se l'altro coniuge è comproprietario della prima casa ed i figli sono di entrambi, indicare "si". Se invece l'altro coniuge, pur avendo il figlio in comune, non è comproprietario della prima casa, indicare "no".
Analogamente se avete avuto il figlio in una precedente relazione, e la prima casa è in comproprietà con l'attuale convivente, indicate "no" (in questo caso al convivente non spetta alcuna maggiorazione, poiché il figlio non è suo).
Per ciascun figlio, indicate inoltre il numero di mesi per i quali spetta la maggiorazione, tenendo presente che un mese va computato come intero se e solo se:
* il figlio è nato da almeno 15 giorni.
* il figlio ha compiuto i 26 anni dal 15° giorno in poi.
- Poiché i Comuni possono aumentare o diminuire l'aliquota, comme avveniva anche per l'ICI, abbiamo previsto l'apposito campo da compilare; se lasciato vuoto, il calcolo dell'IMU sarà effettuato con l'aliquota base (4 per mille per la prima casa e 7,6 per mille per la seconda casa).
- L'IMU è ridotta della metà per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati e per quelli dichiarati di interesse storico/artistico, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (inserite in questo caso la rendita catastale ridotta in proporzione ai mesi).
- Gli immobili classificati come ruderi (categoria F2) sono esenti IMU.
- Nei campi che contengono gli importi potete liberamente utilizzare il punto come separatore delle migliaia (utile ad es. nel copia-incolla).

 Detrazione prima casa

Il comma 10 dell' Art. 13 del decreto Monti stabilisce che "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione".
In altre parole, la detrazione base IMU spetta al proprietario (soggetto passivo) in proporzione ai mesi in cui ha usufruito dell'immobile come "prima casa".
Supponiamo che il proprietario di un immobile vi trasferisca la residenza anagrafica il 10 settembre; in questo caso i mesi in cui l'immobile è adibito ad "abitazione principale" sono 4 (si ricorda che anche per l'IMU, così come avveniva per l'ICI, si considera come intero il mese in cui il possesso dell'abitazione si è verificato per almeno 15 giorni).

 Detrazione e comproprietà

Sempre il comma 10 dell' Art. 13 del decreto Monti prevede che "se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi (comproprietari n.d.r.), la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica".
In altri termini la norma stabilisce che se più comproprietari hanno la residenza anagrafica nello stesso immobile, la detrazione IMU per la prima casa spetta loro in proporzione ai mesi durante i quali ne hanno usufruito come abitazione principale.
(ATTENZIONE: NON in base alle quote di proprietà dell'immobile).
Naturalmente, se i comproprietari risiedono nell'immobile per lo stesso numero di mesi, la detrazione spetterà loro in parti uguali.
Se invece vi risiedono per periodi diversi la detrazione deve essere ripartita proporzionalmente ai mesi di effettiva residenza; questo calcolo è gestito automaticamente dalla nostra applicazione.

 

Esempi di calcolo

1) Un solo proprietario con cambio di residenza durante l'anno
2) Due proprietari, di cui uno solo residente nella prima casa
3) Due proprietari residenti con un cambio di residenza durante l'anno
4) Due coniugi residenti, di cui uno solo proprietario, con due figli <26 anni
5) Due coniugi comproprietari con tre figli aventi diritto alla maggiorazione, di cui uno compie 26 anni durante l'anno
6) Due coniugi comproprietari con il suocero, due figli < 26 anni residenti e cambio di residenza di uno dei due coniugi

 

Ulteriore detrazione figli

  • L'emendamento al decreto Monti stabilisce la possibilità di detrarre dall'IMU, solo per gli anni 2012 e 2013, € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni residente nella prima casa, fino ad un massimo di otto figli.
    Pertanto la detrazione IMU complessiva potrà arrivare fino a € 600,00.
    La detrazione aggiuntiva spetta anche per i figli non a carico; è sufficiente infatti che abbiano la residenza anagrafica nell'immobile adibito ad abitazione principale, a prescindere dalla loro condizione reddituale.
    Va rilevato tuttavia che, in relazione alla comproprietà, la norma non chiariva se tale maggiorazione dovesse essere divisa tra i comproprietari in parti uguali oppure no.
    Se, ad esempio, uno dei proprietari di un appartamento vi risiede con la propria famiglia (coniuge e figli) sarebbe più equo, e nel contempo più coerente con lo spirito dell'emendamento, che fosse lui solo ad usufruire della detrazione aggiuntiva per i propri figli.
    E' il caso, ad esempio, di padre e figlio comproprietari di un immobile in cui risiedono per 12 mesi assieme alla famiglia del figlio (supponiamo moglie e due figli di età inferiore a 26 anni).
    In un primo momento, interpretando la norma in senso stretto e in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate, sembrava che la detrazione complessiva di 300 euro (200 base + 100 aggiuntiva) venisse suddivisa in parti uguali tra padre e figlio (150 euro ciascuno).
    Con la circolare 3/DF 2012 il Ministero ha definitvamente chiarito che, in questo caso, al figlio spetta tutta la detrazione aggiuntiva di 100 euro (per i suoi figli) e che al padre spetterebbero 50 euro solo se anche il figlio di lui avesse meno di 26 anni.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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