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CALCOLO COMPENSO CTU

Questa applicazione permette di calcolare l'onorario dovuto al CTU per lo svolgimento di incarichi peritali. Le tariffe sono regolate dagli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002 (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002).

                                        Legenda Articoli DM 182/2002

  • Art.2  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

  • Art.3  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonchè relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo 2 e ridotto della metà.

  • Art.4 - Comma A  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sul totale delle attività - Gli onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

  • Art.4 - Comma B  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sul totale dei ricavi lordi - Gli onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.

  • Art.5  

Salvo quanto previsto nell'articolo 4 per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145.12 a € 970.42.

  • Art.6 - Applicazione 1° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma ammessa.

  • Art.6 - Applicazione 2° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo della somma liquidata.

  • Art.7 - Applicazione 1° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145.12 a € 484.95.

  • Art.7 - Applicazione 2° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 193.67 a € 582.05.

  • Art.8 - Applicaz1° comma 

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la valutazione.

  • Art.8 - Applicazione 2° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

  • Art.9  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 96.58 a € 484.95 - Quando l'indagine ha ad oggetto più reperti l'onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

  • Art.10  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 145.12 a € 582.05.

  • Art.11  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

  • Art.12  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi e per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario minimo di € 145.12 ad un massimo di € 970.42.

  • Art.13 - Applicazione 1° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato.

  • Art.13 - Applicazione 2° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato - Nel caso di stima sommaria l'onorario è ridotto della metà.

  • Art.13 - Applicazione 3° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato - Nel caso di semplice giudizio di stima l'onorario è ridotto di due terzi.

  • Art.14  

Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull'importo stimato.

  • Art.15 - Applicazione 1° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto della metà.

  • Art.15 - Applicazione 2° comma  

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto della metà. - In materia di valutazione di danni l'onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto della metà.

  • Art.16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di € 145.12 ad un massimo di € 145.12.

  • Art.17  

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni.

Note per l'utilizzo di questa applicazione

  • Calcolo a Vacazioni

Per calcolare la parcella in base alle vacazioni è necessario compilare i campi della prima sezione denominata 'ONORARI a VACAZIONI' e lasciare vuoto l'articolo nella sezione degli 'onorari tabellari'.
I campi da inserire obbligatoriamente sono: le date di inizio e fine, la prima vacazione ed il numero di vacazioni successive (che non potrà superare il massimo consentito di 4 per ogni giorno lavorativo).
Il calcolo dei giorni lavorativi tiene conto delle domeniche e di tutte le festività nazionali (il sabato è considerato giorno lavorativo).
E' possibile anche ridurre l'importo risultante dal calcolo delle vacazioni specificando la percentuale relativa al "Carico Vacazioni".

  • Onorari Tabellari

Per le prestazioni che rientrano negli articoli del DM 182/2002 basta compilare la sezione 'ONORARI TABELLARI' lasciando vuota quella delle vacazioni.
Gli onorari tabellari sono anche detti "onorari fissi o variabili".
L'applicativo calcolerà la parcella in base agli onorari tabellari secondo le normativa vigente: nel caso di onorari fissi viene applicato un valore secco (minimo, medio o massimo) mentre, nel caso di onorari variabili, l'importo totale si determina calcolando le percentuali sul valore della perizia in base agli scaglioni definiti dalle tabelle ministeriali.
Il "Valore Stimato" della perizia è obbligatorio per le attività che prevedono il calcolo a scaglioni, in caso contrario il campo è disabilitato.
E' possibile preimpostare il tipo di tariffa predefinita (minima, media o massima) da utilizzare nel prospetto finale; anche in questo caso la tariffa può essere ridotta mediante il campo "Carico Onorari".

NOTA 1:Questa applicazione consente di calcolare contemporaneamente sia gli onorari a vacazione che quelli tabellari compilando entrambe le sezioni sopra descritte: in questo modo entrambi gli onorari saranno totalizzati nel prospetto finale.

NOTA 2: Tutte le tariffe professionali calcolate sono sempre al netto di IVA e di eventuali contributi.

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